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NOVEMBRE 2023 PAG. 16 - Piano del Mare e Turismi del mare: analisi e criticitá

 



Il Piano del Mare approvato in data 31 luglio 2023 dal Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare (CIPOM) ai sensi dell’art 12 del Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito in Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e pubblicato in G.U. il 23 ottobre scorso, dedica ad argomenti che interessano la categoria, a cui si rivolge ASSORMEGGI ITALIA, il Capitolo 2.13 ai TURISMI DEL MARE e, in particolare, vanno sicuramente analizzati ed approfonditi i paragrafi 2.13.5 sulla Portualità turistica e i 2.13.7 sul Turismo nautico.

Prima di entrare nel campo che ci interessa più da vicino occorre ricordare che i Turismi del Mare devono armonizzarsi con il Piano Strategico Turismo 2023 -2027, che indica 5 pilastri:

- governance;

- innovazione;

- qualità e inclusione;

- formazione e carriere professionali;

- sostenibilità.

e 4 obiettivi principali:

- innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale;

- accrescere la competitività del sistema turistico;

- sviluppare un marketing efficace e innovativo;

- realizzare una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

In ordine alla Portualità turistica è stata data attenzione anche ai punti di ormeggio che sono perfettamente inseriti in una grande rete italiana di “Hub del Mare”, che necessita di un processo rapido di networking, attivando tecnologie innovative e digitali e di un brand riconoscibile della portualità turistica italiana. 

Si sottolinea l’importanza di adeguamenti strutturali, continui, al fine di garantire i più alti standard sia in termini di qualità che di sostenibilità, anche con particolare attenzione alle isole minori al fine di realizzare un forte “Marchio Italia” di qualità legato ai servizi, alla sostenibilità, inclusività ed anche ad alto contenuto tecnologico.

A proposito dei concessionari portuali si evidenzia che essi svolgono un’attività che non si esaurisce nel proprio legittimo scopo lucrativo ma che trascende l’interesse privato, per sconfinare nella pubblica utilità, laddove:

- attraverso la realizzazione e/o la gestione della struttura dedicata alla nautica da diporto, si dà luogo all’indiscutibile valorizzazione ed apprezzamento del territorio demaniale ed in particolare si arricchisce anche esteticamente la costa in cui ci si insedia e le località limitrofe;

- la presenza di una struttura dedicata alla nautica da diporto implica un innalzamento anche del prestigio delle località in cui è realizzata;

- la realizzazione e la gestione della struttura importa un maggiore afflusso di visitatori, con vantaggio anche economico della popolazione e delle istituzioni locali e statali;

- il concessionario presta una serie di servizi, relativi a tutte le attività portuali, indispensabili, in favore dei privati che sono posti in grado di fruire delle strutture approntate e/o gestite dal medesimo.

Per quello che interessa la durata delle concessioni le considerazioni che sono emerse nel corso delle audizioni del Tavolo ministeriale sono:

- Le concessioni portuali e quelle delle altre strutture dedicate alla nautica da diporto ex D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 sono escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva cd. “Bolkestein”;

- La procedura e la selezione dei concessionari rientrano nel campo di applicabilità dell’art. 37 del codice della navigazione, in combinato disposto con l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione dello stesso codice (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) ovvero ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, ove applicabile;

Il Piano, però, nulla dice a proposito di un urgente quanto necessario riordino della legislazione di settore considerato che il D.P.R. n. 509/1997 è oramai obsoleto nonché lacunoso senza contare la mancata armonizzazione con il Codice del Turismo, soprattutto per quel che concerne la prevenzione dei potenziali conflitti di attribuzione tra Regioni ed Enti Locali in ordine alla gestione del demanio portuale e il più volte modificato Codice della Nautica da Diporto in ordine al regime applicabile ai c.d. “porti a secco”.

Altresì è necessario armonizzare la futura legislazione con la Direttiva 89/2014/UE concernente la Pianificazione degli Spazi Marittimi e l’attuazione che ne è seguita con il Decreto Legislativo n. 201/2016.

In ordine al Turismo nautico e l’utilizzazione commerciale delle unità da diporto si conferma la classica e ormai superata tipizzazione che non tiene conto dell’evoluzione della domanda e dell’offerta con cui si registra un utilizzo di dette unità con diversi modelli contrattuali che nella prassi vengono impiegati per offrire servizi sempre nuovi e accattivanti ad una clientela sempre più vasta ed esigente.

A titolo esemplificativo si assiste al consolidamento della vendita di vere e proprie crociere “da diporto” contenute in pacchetti predisposti da imprese autorizzate che offrono alla clientela viaggi organizzati secondo un itinerario prestabilito, in genere di struttura circolare (con partenza e arrivo nella stessa località), da effettuare mediante un’imbarcazione o una nave da diporto, comprendenti sistemazione a bordo e pernottamento, i pasti ed eventuali ulteriori attività quali soste, escursioni a terra nelle località di scalo, snorkeling o immersioni subacquee, lezioni di vela o di navigazione in genere, attività di pesca, intrattenimento e via dicendo.

In attesa di una riforma che tenga conto di queste variazioni dell’offerta turistica nautica è comunque da accogliere con favore l’assimilazione dell’impresa che utilizza commercialmente le unità da diporto come “impresa della filiera del turismo”, ai fini:

- delle attività di promozione all’estero e in Italia;

- delle iniziative di sostegno alle imprese;

- dell’individuazione dei codici ATECO;

- dell’individuazione di indicatori/descrittori, rilevazioni e analisi strutturate e sistematiche del settore;

- delle politiche di connessione dei luoghi di origine o partenza del turismo nautico con gli snodi dei trasporti;

- del rapporto con altre realtà dell’offerta turistica, soprattutto in un’ottica di integrazione con la costa e l’entroterra.

Un aspetto interessante riguarda la volontà di procedere ad una semplificazione tecnico-normativa del regime applicabile alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all’art. 3 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 per mantenere un allineamento competitivo con le normative dei registri navali attualmente più appetibili sotto l’aspetto fiscale rispetto al nostro Registro Internazionale. 

Alfonso Mignone

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