MARZO 2023 PAG. 54 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
La possibilità di definizione non giurisdizionale delle controversie all’Autorità Regolamentazione dei Trasporti (ART) è stata conferita mediante la Legge 5 agosto 2022, n. 118 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”) il cui articolo 10 prevede che l’ART, oltre “a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”, sia chiamata “a dirimere le relative controversie”, che possono insorgere.
Successivamente con propria Delibera n. 236 del 1° dicembre 2022, l’ART ha sottoposto a consultazione dei soggetti interessati uno schema della predetta disciplina fissando alla data del 9 gennaio 2023 il termine per l’invio di osservazioni ed eventuali proposte, e al 10 febbraio 2023 quello di conclusione del procedimento.
All’esito della consultazione con Delibera n. 21 dell’8 febbraio 2023 si è statuito l’obbligo, a partire dal 27 febbraio 2023, del tentativo obbligatorio di conciliazione per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o consumatori.
Il testo in vigore definisce “operatore economico”, il soggetto che gestisce reti, infrastrutture, servizi di trasporto; “utente”, il soggetto, persona fisica o giuridica, diverso dall’operatore economico, che utilizza o intende utilizzare servizi di trasporto, o il soggetto che utilizza o intende utilizzare un’infrastruttura di trasporto; “associazione dei consumatori”, l’associazione iscritta negli elenchi regionali delle associazioni di consumatori e utenti, istituiti ai sensi della legislazione di ciascuna Regione; “ente esponenziale”, l’ente, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in possesso di uno statuto rappresentativo di particolari categorie di utenti, registrato sulla piattaforma ART, che gestisce le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti; “soggetto accreditato”, le associazioni di consumatori, gli enti esponenziali nonché gli avvocati iscritti all’Albo, registrati sulla piattaforma ART al fine di avviare e gestire le procedure di risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti; “conciliatore”, la persona fisica preposta ad aiutare le Parti nel ricercare l’accordo per la risoluzione di una controversia, anche attraverso la formulazione di proposte non vincolanti, dotata di requisiti di professionalità , imparzialità e indipendenza; “organismo ADR”, ogni organismo che offre la risoluzione delle controversie tra l’operatore economico e l’utente; “piattaforma ConciliaWeb”, la piattaforma messa a disposizione dall’ART per lo svolgimento in via telematica del tentativo obbligatorio di conciliazione e per la definizione non giurisdizionale delle controversie; “servizio conciliazioni ART”, l’articolazione che, tramite la piattaforma ART, assicura lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
La disciplina prevede che fino a quando non sia esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell’istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso di richiedere provvedimenti urgenti e cautelari all’autorità giudiziaria.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi:
a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l’Autorità e Unioncamere;
c) agli organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica.
La procedura può essere esperita dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l’utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica.
Alle procedure si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle Parti.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART, è gestito tramite la piattaforma ConciliaWeb.
Le modalità e i termini concernenti l’accesso alla piattaforma ConciliaWeb, il caricamento e la firma di atti e documenti sono stabiliti dalle specifiche tecniche della piattaforma, pubblicate sul sito web istituzionale dell’ART.
L’utente residente in Italia che intende presentare un’istanza accede alla piattaforma ART tramite le proprie credenziali SPID o mediante la carta di identità elettronica (CIE) mentre per i non residenti è possibile accreditarsi tramite apposita registrazione.
L’utente ha la possibilità di presentare l’istanza e partecipare alla procedura autonomamente o tramite un proprio delegato, che accede alla piattaforma ConciliaWeb mediante le credenziali o tramite un soggetto accreditato.
Le associazioni dei consumatori agiscono come soggetto accreditato esclusivamente per conto di utenti aventi residenza nella Regione di iscrizione dell’associazione.
Gli enti esponenziali rappresentativi di specifiche categorie di utenti possono agire in qualità di soggetto accreditato, previa registrazione sulla piattaforma ConciliaWeb. A tal fine, gli enti esponenziali presentano istanza di accreditamento all’Ufficio competente ART, allegando la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei seguenti requisiti: a) atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con allegato statuto; b) scopo sociale esclusivo o almeno prevalente consistente nella tutela di specifiche categorie di utenti; c) aver svolto l’attività di cui alla lettera b) per almeno due anni; d) i rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’ente medesimo.
Per i soggetti accreditati, il Servizio conciliazioni ART, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, provvede, entro 30 giorni dalla richiesta, alla registrazione del richiedente sulla piattaforma ART.
L’utente può presentare l’istanza di conciliazione qualora abbia già presentato un reclamo o una richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico e abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni.
L’istanza di conciliazione è presentata, a pena di irricevibilità : a) entro un anno dalla presentazione del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico; b) con l’utilizzo della piattaforma ConciliaWeb.
L’istanza di conciliazione deve contenere i seguenti elementi: a) il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell’utente, ovvero la denominazione, il rappresentante legale e la sede in caso di persona giuridica; b) l’indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere tutte le notifiche relative alla procedura, nonché un recapito telefonico; c) la denominazione dell’operatore economico; d) gli estremi del viaggio svolto o che si intendeva svolgere (località di arrivo e di destinazione e orari previsti di partenza e di arrivo); e) la descrizione dei fatti che sono all’origine della controversia tra le Parti; f) le richieste dell’utente e, se del caso, la loro quantificazione in termini economici.
All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: a) copia del reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo inviato all’operatore economico e, se presente, della risposta ricevuta; b) copia dell’eventuale provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione; c) copia del titolo di viaggio o documento analogo come indicato nelle specifiche tecniche della piattaforma ConciliaWeb; d) in caso di istanza presentata da un soggetto accreditato o da un delegato, copia del documento di identità dell’utente rappresentato e del mandato, redatto secondo il modello messo a disposizione dell’ART e sottoscritto dall’utente rappresentato, con l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica riferibile all’utente, al quale la Piattaforma ConciliaWeb invia le notifiche relative alla procedura o, in mancanza, di un recapito telefonico riferibile all’utente.
Fino all’esperimento del tentativo di conciliazione le Parti possono integrare l’istanza di conciliazione adducendo ulteriori elementi relativi all’oggetto della controversia emersi successivamente alla presentazione dell’istanza stessa.
L’istanza di conciliazione è inammissibile quando: a) è presentata senza il previo reclamo o richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore economico o senza attendere i termini; b) non contiene gli elementi e la documentazione obbligatoria; c) la controversia non ricade nell’ambito di applicazione; d) per la medesima controversia è possibile esperire il tentativo di conciliazione tramite una procedura non onerosa per l’utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica; e) risulta riproduttiva di un’istanza già archiviata per la mancata partecipazione dell’utente; f) la medesima controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria, ovvero è pendente o è già stato esperito un tentativo di conciliazione fatti salvi i casi in cui l’esperimento del tentativo di conciliazione sia stato disposto dall’autorità giudiziaria.
Il Servizio conciliazioni ART, qualora rilevi, anche su segnalazione dell’operatore economico, una causa di inammissibilità dispone l’archiviazione dell’istanza dandone tempestiva comunicazione alle Parti e: a) informa l’utente della possibilità di presentare una nuova istanza di conciliazione, previo invio del reclamo o della richiesta di rimborso o indennizzo all’operatore o: b) comunica all’utente la necessità di regolarizzare l’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione e, decorso inutilmente tale termine, ne dispone l’archiviazione, dandone tempestiva comunicazione alle Parti, ferma restando la possibilità di presentare una nuova istanza di conciliazione completa degli elementi e della documentazione prescritti entro il termine c) informa l’utente degli organismi ADR ai quali può rivolgersi per risolvere la controversia.
La piattaforma ART, a seguito della registrazione dell’istanza, notifica alle Parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
Il Servizio conciliazioni ART comunica alle Parti il nome del Conciliatore designato entro quindici giorni dalla proposizione dell’istanza, o dalla sua regolarizzazione.
Il Servizio conciliazioni ART può riunire più controversie che presentino profili di connessione oggettiva o soggettiva, disponendone la trattazione da parte di un unico Conciliatore.
L’operatore economico che non intende partecipare alla procedura di conciliazione ne dà comunicazione al Servizio conciliazioni ART. In tal caso quest’ultimo redige un verbale con il quale si dà atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, dandone comunicazione alle Parti.
Se le Parti, prima dell’intervento del Conciliatore, raggiungono un accordo transattivo tramite la procedura di negoziazione della piattaforma ConciliaWeb, la stessa rilascia un’attestazione dell’accordo raggiunto e il procedimento è archiviato.
Se l’utente, nel corso della procedura, rinuncia all’istanza, il procedimento è archiviato e il Servizio conciliazioni ART ne dà tempestiva comunicazione alle Parti.
La procedura di conciliazione dinanzi al Servizio conciliazioni ART è svolta mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le Parti e il Conciliatore. In ogni momento il Conciliatore ha la facoltà di proporre una soluzione conciliativa della controversia, che ciascuna delle Parti può accettare o rifiutare, secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche della piattaforma ConciliaWeb.
Se le Parti raggiungono l’accordo, il Conciliatore redige e sottoscrive un verbale, il quale indica i punti controversi e dà atto dell’accordo, specificandone il contenuto. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo
Se una o entrambe le Parti non accettano la proposta o non si pronunciano nel termine di dieci giorni da quando la proposta è stata notificata, il Conciliatore può formulare una nuova proposta o procedere con verbale di mancato accordo
Il Conciliatore può, in relazione alla complessità della controversia, convocare le Parti in udienza, con un preavviso di almeno 7 giorni. L’udienza si svolge preferibilmente in modalità web-conference, ovvero mediante altre modalità di comunicazione a distanza.
In udienza le Parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante. Le Parti, inoltre, possono farsi rappresentare da soggetti appositamente delegati.
Se nel corso dell’udienza una delle Parti non compare senza aver comunicato prontamente al Conciliatore un giustificato impedimento, o persiste in condotte pregiudizievoli per il corretto ed efficace svolgimento della procedura, il Conciliatore conclude l’udienza e dà atto delle suddette circostanze nel verbale redatto.
Qualora, entro 30 giorni dall’avvio della procedura, o dalla regolarizzazione dell’istanza, le Parti non raggiungano un accordo, il Conciliatore, salvo che non ritenga opportune ulteriori interlocuzioni con le Parti ai fini del raggiungimento di una soluzione conciliativa della controversia, redige una proposta di verbale di mancato accordo. Se almeno una delle Parti accetta la proposta, o non si pronuncia entro 10 giorni dalla notifica della stessa, il Conciliatore sottoscrive il verbale di mancato accordo e lo comunica alle Parti.
Nel verbale il Conciliatore annota l’oggetto della controversia dando sinteticamente atto di quanto risulta dallo scambio di comunicazioni tra le Parti e dall’eventuale udienza, nonché dell’esito del tentativo di conciliazione. Le Parti possono chiedere di indicare nel verbale l’eventuale soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero ciascuna Parte può chiedere di dare atto della propria proposta di componimento.
Se l’utente, senza aver fatto espressa rinuncia, o l’operatore economico, senza aver effettuato la comunicazione o entrambe le Parti non partecipano alla procedura, non rispondendo neanche alla proposta transattiva entro 10 giorni da quando è stata formulata, il Conciliatore dà atto nel verbale della mancata partecipazione e il procedimento è archiviato, salvo i casi di giustificato impedimento, prontamente comunicati al Servizio conciliazioni ART, per i quali può disporsi un rinvio della conclusione della procedura.
Il verbale è sottoscritto dalle Parti, mediante firma elettronica o altra modalità telematica idonea a garantirne la provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti, e dal Conciliatore, il quale attesta la veridicità di quanto verbalizzato, mediante firma digitale. Qualora per una o entrambe le Parti non sia possibile firmare il verbale per impedimento tecnico o altra causa, il Conciliatore sottoscrive il verbale attestando che lo stesso è stato redatto in conformità agli esiti della procedura, specificando i motivi della mancata sottoscrizione. Il Servizio conciliazioni ART, tramite la piattaforma ART, notifica alle Parti il verbale.
La normativa oggetto delle controversie per cui si procede è quella relativa alla tutela dei diritti dei passeggeri in ambito comunitario ossia il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato; il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (applicabile fino al 6 giugno 2023); il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; il Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus; il Regolamento (UE) n. 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (applicabile dal 7 giugno 2023).
Avv. Alfonso Mignone