GIUGNO 2021 PAG. 54 - Demanio marittimo nei porti della Regione Campania
L’approvazione del Collegato alla Legge di stabilità 2021 della Regione Campania (Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 pubblicata sul B.U.R.C. n. 250/2020 - “Misure per l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023” introduce un’importante novità per la portualità regionale. Infatti, è stata introdotta la norma che trasferisce le funzioni amministrative di gestione dei porti regionali ai Comuni. In questo modo le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale vengono trasferite così ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali.
Il Collegato Stabilità ha infatti aggiunto un articolo rubricato “Conferimento di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale ed interregionale”.
Vediamo da vicino quelli che sono i punti precipui della norma.
Il comma 1 recita “Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali” ed il comma 2 specifica che “Le concessioni di cui al comma 1 sono quelle ricadenti nei porti, specifiche aree portuali e approdi di rilevanza economica regionale e interregionale, individuati con delibera della Giunta regionale.
Nel comma 4 si precisa che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al trasferimento degli atti ai Comuni” e nel comma 8 che “Gli atti relativi alla delimitazione dei confini degli ambiti portuali e alla disciplina dell’uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali (….) sono adottati dai Comuni (….) d’intesa con le competenti strutture regionali, nonché le Autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati”.
L’articolo richiama il DEFRC (Documento di Economia e Finanza Regione Campania) 2021-2023 che, a sua volta richiama il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonchè la legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania).
Ad avviso dello scrivente il disposto normativo non è privo di criticità dal punto di vista della compatibilità con il diritto costituzionale e, di conseguenza, desta tante perplessità .
Infatti i commi 1, 2 e 4 appaiono in contrasto con l’art. 105, comma 2 lett. l) Decreto Legislativo n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, che hanno attribuito dal 1 gennaio 2002 alle Regioni le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale e con il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, Decreto Legislativo n. 96/1999 secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale.
I porti di rilievo regionale ed interregionale furono successivamente individuati in Campania con delibera di Giunta regionale n. 1047/2008 pubblicata sul BURC n. 27/2008.
La legge statale aveva dunque conferito alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica, manutenzione e costrizione dei porti di rilievo regionale e interregionale e delle opere al servizio dell’Autorità portuale. Le Regioni sono subentrate allo Stato nel rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo per scopi diversi dall’approvvigionamento di fonti di energia”, eccezione fatta per i “porti e le aree di interesse nazionale”, individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/12/1995.
La normativa richiamata dispone altresì che le Regioni e gli Enti locali si avvalgano delle Capitanerie di Porto per quel che riguarda la pesca marittima e il diporto.
Riguardo al delicato tema di riparto di attribuzioni conferite a Regioni e Comuni si era espresso contro il conferimento a questi ultimi la sentenza del T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 23 settembre 2013, n. 1900 inerente il ricorso presentato dalla Regione Campania contro il Comune di Pollica che è stata puntualmente confermata – in appello, anche da quella del Consiglio di Stato 5 giugno 2015, n. 2771.
I principi affermati dalle due pronunce sono: “1. La Riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione ha previsto, da un lato, l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa concorrente in materia di “porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione” (art. 117, terzo comma, della Costituzione); 2. Il riparto delle competenze operato dall’art. 105 d. lgs n. 112/98, modificato dall’art. 9 legge n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni amministrative inerenti “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, precisando, altresì, che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale…” aggiungendosi che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002”; 3. Nella Regione Campania, con la legge regionale 28 marzo 2002 n. 3 è stato disciplinato il riparto di funzioni tra i vari livelli di governo del territorio e con l’art. 6 è stato previsto che alla Regione spettano “le funzioni amministrative in materia di porti di rilievo regionale ed interregionale”, siano essi turistici o commerciali, con la precisazione che individuazione dei “porti turistici”, giusta indicazione emergente dal parere n. 767/2002 del Consiglio di Stato, può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti (Corte cost. sentenza n. 90 del 2006).
Relativamente al comma 8 dell’Articolo Aggiuntivo esso va a distorcere il principio di cui all’art. 5, L. n. 84/1994, che attribuisce alle Regioni relativamente ai porti di interesse regionale ed interregionale funzioni amministrative concernenti l’adozione dei piani regolatori portuali regionali tra i quali rientra la delimitazione dei confini e la disciplina degli usi e destinazioni delle relative aree.
Ci troviamo di fronte ad una norma che rischia di generare conflitti di interessi, poiché forti sono i dubbi sull’applicabilità subiecta materia del principio di sussidiarietà che peraltro, ha riscontrato - come osservato - pronunce in senso contrario da parte della giurisprudenza amministrativa.
Paradossalmente in un porto (di rilevanza regionale o interregionale) il Comune, attraverso l’attribuzione di questi “poteri” risulterebbe: a) competente a rilasciare concessioni demaniali marittime; b) autorizzato a regolamentare delimitazione e confini; c) può essere destinatario di concessione demaniale marittima nonché affidarla a terzi da una posizione politicamente privilegiata; d) può concorrere con i privati per l’attribuzione di un’area demaniale in posizione di supremazia per effetto della subdelega regionale.
Quali tutele per i concessionari e gli aspiranti tali di
fronte a questo nuovo quadro giuridico-amministrativo?
Avv. Alfonso Mignone