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GENNAIO 2021 - PAG. 34 - L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari


 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020, relativo all’ Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

1.    Nell’ottobre 2011 (non ricordo la data precisa), ero uno dei relatori di un convegno dedicato allo shipping. Mi era stato affidato il tema asset recovery e perciò ritenni utile fare un accenno ad una proposta formulata dalla Commissione europea, alcuni mesi prima, per un Regolamento avente lo scopo di disciplinare una ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Ricordo che alla mia sinistra avevo un noto maritime lawyer inglese. Non appena introdotto il tema, cominciò ad osservarmi con un sorriso ironico, quasi a farmi capire l’ingenuità del mio interesse per una estemporanea proposta che mai avrebbe potuto avere un seguito.  Anche gli amici che mi ascoltavano in sala mi davano la sensazione di non prendermi sul serio.

Decisi di non insistere sull’argomento e di parlare di altro. Eppure, ero convinto che prima o dopo quella proposta sarebbe passata.

Nei due anni successivi tenni d’occhio l’iter della proposta anche per meglio comprendere i motivi del palese dissenso manifestato dal collega inglese. Sono stato sempre del parere che l’Unione Europea, in varie occasioni, ha avuto il merito di attivare un laboratorio di ricerche e sperimentazioni. I risultati non sono stati sempre brillanti e condivisibili ma spesso hanno avuto il merito di avviare processi innovativi più tardi sfociati nella elaborazione di proposte che tengono conto delle istanze di celerità, trasparenza e riduzione di tempi e costi. In Italia ci lamentiamo sempre di cronici ingessamenti e di pastoie burocratiche ma, quando si crea l’occasione per avviare un circuito virtuoso, siamo molto bravi nell’impantanarci in sterili contrapposizioni che lasciano al palo ogni progetto innovativo. Il motivo è sempre lo stesso: conviviamo con la cultura del compromesso, inteso come presupposto e condizione di qualunque progetto e non come il necessario e corretto contemperamento finale delle istanze e degli interessi dei partecipanti al tavolo delle trattative.

Per quanto riguarda il collega inglese, oggi mi rendo conto che la Brexit ha avuto una genesi lontana nel tempo.

2.    Tornando all’iter della proposta, i primi passi risalgono al 2006 quando la Commissione europea avvia una consultazione sulla opportunità di una procedura comunitaria per il sequestro conservativo su conti bancari. Vi è la presa di coscienza della assenza negli Stati membri di una uniformità giuridica in merito alla protezione degli operatori economici i quali sono in difficoltà nel recupero dei crediti vantati nei confronti di debitori che, con i loro fondi su conti correnti di banche di altro Stato, hanno buon gioco nel sottrarsi all’obbligo di pagamento.

Nel 2009, all’esito della consultazione, il Consiglio sottopone alla Commissione le valutazioni     sulla fattibilità di una procedura volta a prevenire la sottrazione dei beni, da parte del debitore, prima che il credito possa essere escusso. Il 25 luglio 2011 la Commissione trasmette al Consiglio la proposta di Regolamento. La Danimarca ed il Regno Unito manifestano il loro dissenso.

Nel dicembre 2012, il Consiglio avvia un primo dibattito sulla proposta e, all’esito, approva alcuni orientamenti generali con la raccomandazione che alla base del regolamento vi sia un corretto equilibrio tra gli interessi del creditore e quelli del debitore. I negoziati proseguono ma i dissenzienti non demordono. Dopo un anno di confronti, il Consiglio riesce ad elaborare un testo condiviso e ad inviarlo al Parlamento. Il testo è approvato il 13 maggio 2014 ed il 15 maggio 2014 il Regolamento viene sottoscritto. L’entrata in vigore dell’Ordinanza Europea di Sequestro Conservativo (OESC) su conti bancari è fissata per il 18 gennaio 2017. Vediamo quali sono le finalità del Regolamento:

(i)   Agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

(ii)  Istituire una procedura cautelare che possa consentire, in una fattispecie transnazionale, il sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari dell’Unione europea.

(iii) Rendere uniforme il testo dell’ordinanza in tutti gli Stati membri

(iv) Consentire un efficace accesso alle informazioni sui conti bancari.

La fattispecie deve essere transnazionale nel senso che il conto bancario deve essere localizzato in uno Stato membro diverso da quello del creditore o da quello della autorità adita per il provvedimento cautelare.

Il creditore deve essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in uno Stato membro. Ciò non vale per il debitore il quale, pur essendo di nazionalità non comunitaria, è titolare di un  conto bancario localizzato in uno Stato membro.

L’autorità giudiziaria adita deve appartenere ad uno Stato membro ma non a quello di esecuzione dell’ordinanza. Qualora la domanda di ordinanza preceda il procedimento di merito, competente sulla domanda è l’autorità giudiziaria che ha la competenza per il merito.  Se il credito è già assistito da un titolo esecutivo, la domanda va rivolta all’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione giudiziaria.

La domanda viene redatta utilizzando un modulo standard (compilabile on line sul Postale europeo della giustizia elettronica), può essere presentata dal creditore anche personalmente e senza il patrocinio di un avvocato e deve contenere le generalità del debitore, l’importo del credito e, se noti, gli elementi di identificazione della banca presso la quale il debitore ha il conto.

La OESC è caratterizzata dall’effetto sorpresa: Il debitore non è informato della domanda di ordinanza di sequestro conservativo, né è sentito prima della emissione dell’ordinanza. Ciò per evitare che il debitore, con un semplice clic telematico, possa svuotare il conto bancario e trasferire i fondi in un paradiso fiscale.

Il creditore, se munito di titolo esecutivo anche stragiudiziale, deve fornire soltanto la prova del periculum in mora. Deve fornire prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile. Il considerando 14 del Regolamento così recita in merito al periculum in mora : …….quando sussiste il rischio concreto che, prima che il creditore sia in grado di ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria presente o futura, il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore, in misura insolita o attraverso un’azione insolita.

Con riferimento all’ambito di applicazione dell’OESC, va rilevato, con un innegabile stupore, la esclusione della materia arbitrale. Il lodo arbitrale non costituisce per il Regolamento un titolo esecutivo equiparabile ad una decisione giudiziaria, contrariamente a quanto previsto dalla legge italiana. Questa esclusione comporta che, in una controversia per la quale è prevista una convenzione arbitrale, il creditore non può ricorrere all’OESC e, pertanto, neppure alle informazioni sui conti bancari esteri.

Il creditore, ove non sia munito di titolo esecutivo, deve fornire anche la prova del fumus boni iuris. La prova deve essere tale da convincere l’autorità giudiziaria che il credito vantato sarà verosimilmente accertato come esistente.

Vi è una ulteriore novità. Ogni Stato membro deve istituire l’Autorità di informazione per la localizzazione dei conti bancari. Il creditore può chiedere all’autorità giudiziaria adita di interfacciarsi con l’autorità di informazione dello Stato di esecuzione richiedendo le informazioni necessarie per l’identificazione della banca e del conto.

L’art. 14.5 del Regolamento dispone che ogni Stato membro prevede nel proprio diritto nazionale almeno uno dei seguenti metodi per ottenere le informazioni:  a)  obbligo per tutte le banche sul suo territorio di rendere noto, su richiesta dell’autorità di informazione, se il debitore detenga un conto….b)  possibilità per le sue autorità giudiziarie di obbligare il debitore a rendere noto presso quale banca o quali banche del suo territorio detenga uno o più conti.

Gli Stati membri avrebbero dovuto comunicare alla Commissione, entro il 18 luglio 2016, le informazioni richieste per l’attuazione del Regolamento.

Infine, con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1823/2016, sono stati istituiti i moduli standard previsti dal Regolamento (UE) n. 655/2014. Invero, i moduli non sono del tutto chiari e non sono semplici anche per la loro estrema analiticità.

Il Regno Unito ha ribadito di non adottare il Regolamento, presumibilmente, per evitare di dover sacrificare gli operatori economici i quali, notoriamente e da tempo, hanno localizzato i loro interessi finanziari nelle Cayman e nelle British Virgin Islands. Mi rendo ora conto che Il collega inglese, seduto alla mia sinistra, aveva ben ragione di guardarmi sconcertato. Ma resta la mia soddisfazione per la previsione diventata realtà.

3.    Ovviamente, l’Italia non rispetta la scadenza del 18 luglio 2016. Devono trascorrere quattro anni e più prima che il legislatore decida di adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 655/2014.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020 prevede:

(i)   L’Autorità di informazione è individuata nel Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.

(ii)  Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

(iii)  L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari viene eseguita secondo le norme previste dall’art. 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi.

 

4.     Grazie alla nuova procedura, il creditore è ora in grado di bloccare, fino alla concorrenza del suo credito, le somme che il debitore occulta o utilizza su un conto bancario detenuto in altro Stato europeo, chiedendo alla competente autorità giudiziaria di congelare i fondi del conto bancario, inaudita altera parte e con effetto sorpresa. Il creditore può essere una impresa o una persona fisica e può agire in tutti gli Stati membri della UE. Se i dettagli del conto da congelare non sono noti, per il creditore è sufficiente avere il solo nome della banca presso la quale il debitore detiene il conto corrente. Se ignora anche il nome della banca, può chiedere all’autorità giudiziaria, presso la quale è presentata la domanda di OESC, di interfacciarsi con l’Autorità di informazione dello Stato dell’esecuzione con la richiesta di acquisire e trasmettere all’autorità richiedente le informazioni necessarie per l’identificazione della banca. La nuova procedura è esperibile prima che sia avviato il giudizio di merito, nel corso di tale giudizio ed anche dopo che il creditore abbia avuto un provvedimento giudiziario, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che per il debitore siano fonte di un obbligo di pagamento. Se l’autorità d’informazione è quella italiana, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 152/2020, Il Presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all’art. 492-bis c.p.c. il quale dispone: Su istanza del creditore (procedente), il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede…, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare...

L’ordinanza, svincolata dalla esigenza dell’exequatur e pertanto immediatamente ed automaticamente esecutiva, deve essere emessa entro termini molto stringati (ma non perentori): cinque o dieci giorni a seconda che il creditore sia o meno munito di titolo esecutivo. Nei successivi tre giorni, l’ordinanza e la dichiarazione della banca devono essere comunicate al debitore.

Detto tutto ciò, mi impegno a tornare in argomento con gli approfondimenti del caso all’esito della mia prima domanda di OESC. Ovviamente, l’impegno vale soltanto per l’ipotesi, alquanto remota, che riesca a compilare on line il modulo standard e a trasmetterlo in via telematica!

Avv. Bruno Castaldo

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