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APRILE 2020 PAG. 44 - Conflitto di poteri in materia di sanità marittima






Il settore crocieristico è stato fortemente penalizzato a causa dell’emergenza pandemica Coronavirus e come se ciò non bastasse è balzata tristemente agli onori della cronaca la vicenda della nave “Costa Diadema”.

La nave, salpata da Dubai il 15 marzo, è stata costretta a restare in mare per i successivi quindici giorni con grave pregiudizio del suo equipaggio di 1250 persone (tra cui 155 italiani) dopo il negato  attracco, per ragioni sanitarie, nei porti di Gioia Tauro, Civitavecchia e La Spezia.
Fortunatamente l’incresciosa vicenda si è conclusa il 31 marzo col lieto fine grazie all’intervento – mediato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Sindaco di Piombino - che ha accordato il permesso alla nave di ancorare nel porto toscano.

Il caso più clamoroso e foriero di polemiche si è registrato a La Spezia ove, al raggiunto accordo per lo sbarco tra Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, si è sovrapposto il rifiuto da parte del Comune ligure “giustificato” dalla situazione emergenziale.
Occorre ricordare che, con Decreto n. 125 del 19 marzo 2020 il Ministero aveva disposto la sospensione dei servizi per le navi passeggeri italiane e il blocco delle navi da crociera battenti bandiera straniera.

Premesso che è noto ai più che la “Costa Diadema” è nave battente bandiera italiana è utile soffermarci sui poteri in materia di Sanità Marittima nel nostro ordinamento giuridico.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal Regio Decreto 29 settembre 1895, n. 636 - Approvazione del regolamento sulla Sanità Marittima, dalla Legge 9 febbraio 1982 n. 106 - Approvazione ed esecuzione del Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dai regolamenti addizionali, adottati a Ginevra il 23 maggio 1973 e il 27 maggio 2005, il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 232 - Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.

Il Regio Decreto n. 636/1895 attribuisce le competenze in materia di sanità marittima agli Uffici di sanità marittima (USMAF) strutture direttamente dipendenti dalla Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute dislocate omogeneamente sul territorio nazionale e dirette, ognuna, dal Medico di Porto.

Queste esercitano attività di vigilanza transfrontaliera, non solo su viaggiatori e mezzi di trasporto, ma anche su merci destinate al consumo umano in importazione da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, quali: alimenti di origine non animale, materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con alimenti ed altri prodotti di rilevanza sanitaria, come: dispositivi medici, cosmetici e farmaci non autorizzati in Italia.

Per ridurre il rischio di introduzione di malattie infettive sul territorio nazionale, gli USMAF non espletano soltanto attività di vigilanza in frontiera, sui flussi migratori irregolari, ma funzionano parimenti come centri di profilassi per viaggiatori internazionali, fornendo consulenza specialistica e raccomandazioni sulle misure di prevenzione appropriate, in relazione alla meta, durata e scopo del viaggio; somministrando, inoltre, le vaccinazioni internazionali obbligatorie o raccomandate per viaggi all’estero.

Gli USMAF sono situati all’interno dei maggiori porti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico -sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.
Ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale in un porto rileva il Point of Entry ossia il passaggio per l’ingresso o l’uscita internazionale di viaggiatori, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali nonché le agenzie e le aree che forniscono loro servizi al momento dell’ingresso o dell’uscita.

In materia di porti l’articolo 20 L. 106/1982 stabilisce che gli Stati Parti devono designare quelli che devono sviluppare le prescritte misure di sicurezza nonchè l’emissione di Certificati di Sanificazione della Nave e i Certificati di Esenzione dalla Sanificazione della Nave. Dei porti designati si deve dare comunicazione all’OMS.

Di fondamentale importanza è l’esecuzione della Libera pratica sanitaria (LPS), disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001 n. 232, per mezzo della quale, nell’evenienza di casi sospetti o accertati di malattia infettiva a bordo o nei casi in cui il Ministero della Salute lo disponga mediante propri atti, si autorizzano le navi in arrivo nei porti nazionali provenienti da porti extracomunitari ad iniziare le operazioni di sbarco e imbarco di persone e le operazioni di tipo commerciale (articolo 2).
La nave, in prossimità del porto, e prima del rilascio della LPS, issa a riva la bandiera corrispondente alla lettera “Q” del Codice Internazionale dei Segnali. Prima della messa in LPS, alla nave non è consentito imbarcare o sbarcare personale, passeggeri o merci.

Il rilascio di LPS può essere effettuato in due modi: a) tramite accesso a bordo, con effettuazione di visita sanitaria: in caso di navi provenienti da Paesi o aree sottoposti ad ordinanza ministeriale per specifiche malattie, ovvero in caso di segnalazione da parte del Comandante della nave o degli USMAF di eventi di interesse sanitario a bordo, ovvero in caso di segnalazione di casi di malattia a bordo; b) “via radio”, senza visita sanitaria, in tutti gli altri casi.
La responsabilità della gestione delle singole operazioni è del personale tecnico e amministrativo in servizio, a seconda delle rispettive attribuzioni.
L’articolo 3 disciplina il caso di concessione della LPS senza visita sanitaria a bordo previa richiesta scritta del Comando di bordo a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi di trasmissione elettronica indicando tutti i dati utili relativi alla nave.

All’articolo 4 è stabilito che gli ufficiali al comando di navi o gli agenti raccomandatari devono rendere noto alle autorità competenti il più presto possibile prima dell’arrivo al porto di destinazione qualsiasi caso di una malattia infettiva o qualsiasi prova di rischio a bordo per la sanità pubblica, non appena tale malattia o rischio vengono resi noti all’ufficiale o al pilota. Salvo situazioni igienico-sanitarie di particolare gravità, sono comunque consentiti la salita a bordo del pilota del porto e l’attracco in banchina; previo consenso dell’USMAF, è concessa la discesa a terra del pilota del porto anche prima della concessione della LPS

Ai sensi dell’articolo 5 la responsabilità operativa connessa al rilascio della LPS è dell’USMAF. Il personale tecnico del settore della prevenzione e della sanità può eseguire tutte le procedure necessarie ai fini del rilascio della LPS, a condizione che sia possibile un contatto diretto con, e la disponibilità immediata di, un dirigente medico, nel caso si dovessero presentare problematiche relative alla presenza di casi sospetti o di malati da sottoporre a visita medica. L’accesso a bordo può comportare l’ispezione della nave dal punto di vista igienico sanitario. I provvedimenti dell’USMAF sono notificati a norma dell’articolo 6 e possono riguardare anche la revoca della concessione della LPS per gravi motivi sanitari (articolo 10).

L’articolo 42 L. 106/1982 stabilisce che ad una nave non deve essere impedito lo scalo in qualsiasi punto di ingresso per motivi di sanità pubblica a meno che il punto di ingresso non sia attrezzato per l’applicazione delle misure sanitarie previste e alla nave può essere ordinato di procedere a proprio rischio verso il punto di ingresso più vicino disponibile, a meno che la nave non presenti problemi operativi che renderebbero poco sicura tale deviazione.
Dunque gli Stati Parti non possono rifiutare la LPS per ragioni di sanità pubblica; in particolare non possono essere impedite le operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico di carichi e provviste, l’imbarco di acqua, carburanti, alimenti e scorte.

Gli Stati Parte possono subordinare la concessione della LPS a ispezione ed in caso di riscontro di una fonte di infezione o di contaminazione a bordo, all’esecuzione delle necessarie operazioni di disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione o delle altre misure necessarie ad evitare la diffusione dell’infezione o della contaminazione.
La concessione della LPS ad una nave via radio o altri mezzi di comunicazione è subordinata alla non introduzione o la diffusione di malattie.

L’articolo 8 D.P.R. 232/2001stabilisce che il capitano di una nave prima dell’arrivo in porto deve accertare lo stato di salute di equipaggio e passeggeri e firmare far controfirmare dal medico di bordo, se presente, la Dichiarazione marittima di sanità di cui all’articolo 90 L. n. 106/1982
Il capitano o il medico se presenti devono fornire le informazioni richieste dall’ autorità sanitaria.
Alla luce di quanto si è detto, nonostante il Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), possa emanare provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni urgenti di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica, nel caso occorso a La Spezia , dopo il raggiunto accordo tra Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, un ordinanza (mai emanata) di proibizione dello sbarco da parte della nave “Costa Diadema”, visto il quadro normativo delineato, sarebbe stata illegittima sia sotto il profilo formale, per carenza di potere oltre che per violazione del Regolamento Sanitario Internazionale, sia sotto il profilo etico nei confronti della comunità viaggiante a bordo della nave.
                                                                                                                              Alfonso Mignone
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