MARZO 2020 PAG. 44 - Fenomeno CoVid19 e tutela del viaggiatore
Viviamo un’epoca in cui la crescente globalizzazione e l’evoluzione tecnologica hanno ridotto le distanze e trasformato la movimentazione di persone e i flussi turistici. In questo mondo “iperconnesso” l’emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus CoVid19 non poteva non estendere i suoi dirompenti effetti anche nel settore del trasporto passeggeri, delle crociere e dei viaggi “tutto compreso”. Ci riferiamo alle restrittive misure adottate dalle Autorità in materia sanitaria e trasporti, alle soppressioni operate dalla maggior parte dei vettori aerei per i voli da e per l’Italia così come i provvedimenti di fermo per quarantena delle navi da crociera e passeggeri nei porti da queste toccati. Ogni misura, sul quale non si nutrono dubbi circa la legittimità , nonché ogni prudenziale e prevedibile rinuncia da parte dei viaggiatori inevitabilmente condizionerà il turismo da e per il nostro Paese. Considerata la posta in gioco e i danni economici che discendono da tutti questi fattori non sempre al turista - viaggiatore sarà rimborsato il biglietto di trasporto o il pacchetto turistico acquistato. La modalità di diffusione del virus, oltre a suscitare preoccupazioni sulle conseguenze per la salute in generale, pone per gli utenti del trasporto aereo e marittimo o per chi ha programmato una crociera o un pacchetto turistico, la necessità di conoscere i propri diritti in caso di decisione di annullamento del viaggio sia individuale che da parte del vettore o del tour operator. Come è noto il 2 marzo 2020 sono entrate in vigore le misure urgenti varate dal nostro Governo con il DL 2 marzo 2020, n. 9, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e fornire un primo sostegno alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese. In particolare, per quel che interessa il settore turistico occorre evidenziare che l’art 28, intitolato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici” che è rivolto a fronteggiare gli effetti negativi delle misure intraprese dalla maggior parte delle compagnie aeree in merito alle destinazioni aeroportuali italiane a seguito delle legittime prese di posizione di associazioni e singoli operatori del settore, rivolte a contenere tali misure all’effettiva situazione di emergenza attualmente in essere. Da un punto di vista di diritto, il fenomeno CoVid 19 può validamente rientrare nell’ipotesi di forza maggiore in tutti i casi tipicizzati nel comma 1, dell’art. 28 del DL n. 9/2020. Va da sé ricordare che il DL in esame ha diretta cogenza nel nostro ordinamento giuridico, ma occorre sottolineare come le specifiche ipotesi di rimborso ivi contemplate siano validamente opponibili anche ai vettori di diritto comunitario secondo i dettami della regolamentazione in materia (Reg. CE n. 261/2004). Ogni possibile eccezione della non applicabilità nei loro confronti collide con i criteri di riparto giurisdizionale stabiliti dall’articolo 33 della Convenzione di Montreal del 1999 e della giurisprudenza interpretativa comunitaria se l’aeroporto di partenza o destinazione è italiano. Le misure varate con l’art. 28 del DL n. 9/2020 hanno l’obiettivo di fornire un sostegno tanto per i passeggeri quanto per i vettori aerei e/o gli operatori del settore, vertendosi in ipotesi di rimborso derivanti non da inadempimento di una delle parti ma da situazioni (nell’immediato) imprevedibili che rientrano nell’alveo della forza maggiore. Ovviamente nella differente ipotesi di vettori extracomunitari si dovrà , caso per caso, valutarsi l’opponibilità nei loro confronti delle richiamate disposizioni non potendo sempre applicarsi il citato regolamento comunitario. Chi ha acquistato un pacchetto turistico verso destinazioni “a rischio” può tranquillamente recedere prima della partenza così come stabilito dalla direttiva UE n. 2302 del 2015 che dall’articolo 41 del D.Lgs. 79/2011 e successive modificazioni (Codice del Turismo) se decide autonomamente di non partire - per timore di contagio, ma solo in ipotesi di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di partenza o destinazione che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri. ln tal caso il viaggiatore ha diritto di recedere prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza che sia previsto un indennizzo supplementare. Il recesso va comunicato per iscritto secondo le previsioni di legge a pena di decadenza. In occasione di un trasporto aereo, resta fermo il diritto di rimborso integrale ai sensi dell’articolo 945 del codice della navigazione, per chi decide di rinunciare al volo per impossibilità sopravvenuta scaturente da fatto notorio (l’emergenza medesima) e per chi è stato sottoposto a misure di quarantena, ipotesi che ricade nel caso di impossibilità sopravvenuta alla partenza per ordine dell’Autorità (ENAC e Sanità Aerea). Nel caso dei voli cancellati dal vettore aereo in tali circostanze, in virtù dell’art. 5 del Reg. CE n. 261/2004, i passeggeri hanno diritto il diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto pagato senza nessuna decurtazione. Per quanto concerne il trasporto marittimo (e le crociere) il problema per il passeggero si pone all’arrivo e non alla partenza. Infatti le compagnie di navigazione debbono attenersi alle disposizioni degli uffici della sanità marittima istituiti presso i porti (USMAF SASN) che potrebbero fermare la nave per precauzionale quarantena. In virtù del Regolamento sanitario internazionale, il comandante della nave, prima di attraccare, deve chiedere ed ottenere la libera pratica per sbarcare i passeggeri. In caso di divieto di attracco (per consequenziale forza maggiore) l’eventuale danno subito dal passeggero deve essere valutato caso per caso applicandosi - solo per le crociere, il citato Codice del Turismo e non il Reg. CE n. 1177/2010 valido per la soppressione o il ritardo della nave che si verifichi alla partenza. Un quadro generale cosi rappresentato è destinato sicuramente ad essere influenzato da eventuale giurisprudenza che si formerà qualora siano intentati dei contenziosi in occasione di mancato riconoscimento dei diritti di cui si è precedentemente discusso.
Alfonso Mignone