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MARZO 2020 PAG. 41 - Il dramma della migrazione e del riscaldamento globale



Era il 24 Giugno 2019 quando  buttai giù una breve nota per questa Rivista.
24 Giugno 2019: La nave “Sea Watch” era da dodici giorni, con 43 migranti a bordo, al largo di Lampedusa ed ai limiti delle acque territoriali italiane. Il Comandante Carola Rackete, in attesa di vedersi assegnare dall’Italia un porto sicuro, dichiarava: Il porto di Tripoli, dove le persone soccorse sono sotto una fondata minaccia di persecuzione e maltrattamenti, non può essere considerato un porto sicuro secondo la legge internazionale del mare. Subito dopo arrivava dal Viminale questa dichiarazione: Possono restare lì fino a Capodanno. Possono mandare i caschi blu dell’ONU, gli ispettori del Consiglio d’Europa, il Commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non arrivano, i porti restano chiusi.

Il 24 Giugno 2019 non potevo sapere né prevedere come si sarebbe concluso il caso della “Sea Watch”. Potevo però leggere la motivazione della sentenza, depositata alcuni giorni prima, con la quale il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani aveva assolto due dei migranti soccorsi in area SAR libica dal rimorchiatore “Vos Thalassa” dai reati loro in concorso ascritti perché il fatto non costituisce reato essendo scriminati dalla legittima difesa.
Era stato contestato ai due migranti di aver concordato un disegno criminoso, usando violenza e minacce nei confronti dell’equipaggio del rimorchiatore “Vos Thalassa”, per impedire che fossero trasferiti su una motovedetta libica e poi sbarcati in un porto libico.

Nella breve nota segnalai i passaggi più rilevanti della motivazione della sentenza e le circostanze di fatto e di diritto che, a mio avviso, legittimavano il rifiuto di sbarco in un porto libico e la richiesta di sbarco in un porto italiano, in quanto porto sicuro. I diritti fatti valere dai migranti erano diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione, e come tali riconosciuti anche dalle fonti sovranazionali, in particolare, dalla Convenzione Montego Bay del 1982, dalla Convenzione di Amburgo del 1976 e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Ed ecco le conclusioni alle quali era pervenuto il GUP di Trapani: Ritiene il decidente che i migranti soccorsi in mare avessero un vero e proprio diritto soggettivo al ricovero in un Porto Sicuro, diritto speculare all’obbligo assunto dagli Stati firmatari delle convenzioni. I migranti, inoltre, agirono in difesa di diritti primari ancor più pregnanti come il diritto alla vita, alla integrità fisica ed alla integrità sessuale…Erano in gioco, da un lato, il diritto alla vita e a non essere sottoposti a trattamenti disumani di tortura, dall’altro, il diritto alla autodeterminazione dell’equipaggio, sicuramente sacrificabile ex art. 52 c.p. di fronte alla prospettiva delle lesioni che sarebbero conseguite allo sbarco in territorio libico.

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26 Febbraio 2020: Oggi ci è nota la conclusione della clamorosa esperienza vissuta da Carola Rackete. La Corte di Cassazione, con la sentenza pronunciata il 16 Gennaio 2020, ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Agrigento per l’annullamento del provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari di Agrigento non aveva convalidato l’arresto in flagranza di Carola Rackete, eseguito da militari della Guardia di Finanza per i reati di cui agli artt. 1100 cod. nav. e 337 cod. pen. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il Giudice ha escluso la legittimità dell’arresto perchè effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di “nave da guerra” della motovedetta V.808, e, quanto al reato di cui all’art. 337 cod. pen., in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 cod. pen.

26 Febbraio 2020: La nave “Sea Watch 3”, con 194 migranti salvati in tre operazioni, si dirige verso il porto di Messina, indicato dalle autorità italiane come porto sicuro. Nelle stesse ore il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha chiesto che la quarantena dei migranti avvenga a bordo per i timori legati alla emergenza coronavirus: Una quarantena a bordo è indispensabile e, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti.

26 Febbraio 2020: Sempre oggi, una pagina intera di un quotidiano nazionale è dedicata ad una intervista di David Wallace-Wells, vicedirettore del New York Magazine ed autore del saggio “La Terra inabitabile”: Le migrazioni trasformeranno la geopolitica e le relazioni tra le nazioni. Un milione di rifugiati dalla Siria ha sconvolto gli equilibri politici europei portando al successo i partiti sovranisti. Il cambiamento climatico innescherà migrazioni cento volte più numerose. La tenuta delle infrastrutture politiche sarà messa alla prova da eventi sociali e catastrofi naturali come forse non è mai accaduto prima nella storia dell’umanità.

La Terra diverrà inabitabile a causa del riscaldamento globale. Non il pianeta nel suo complesso. Ma grandi aree, incluse molte di quelle densamente popolate, sì. In gran parte del Sudest asiatico e del Medioriente farà così caldo che sarà impossibile uscire all’aperto di giorno. E in certe zone del pianeta si potrà vivere solo importando acqua e cibo….
Se si vogliono eliminare le emissioni di CO2, perché vanno eliminate e non solo stabilizzate o ridotte, serve una grande operazione politica.

David non parla dell’Africa, presumibilmente per non dover descrivere una situazione già oggi tragica ed incontrollabile. L’esplosione dell’incremento demografico, la povertà delle popolazioni, i conflitti razziali, le guerre, le persecuzioni, le torture, l’assenza assoluta di un futuro vivibile, sono la causa dell’attuale migrazione e, anche per effetto della progressiva desertificazione, spingeranno milioni di persone verso la costa mediterranea nel disperato tentativo di raggiungere il mitico benessere dei paesi europei.
E noi continuiamo ad ignorare una catastrofe che è già realtà, convinti che chiudendo le porte saremo in grado di impedire l’invasione di milioni di persone disperate ma consapevoli che, ogni giorno, la morte in mare di cento di loro può consentire la sopravvivenza di una donna o di un neonato e la speranza di una loro accettazione in un nostro porto.

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Detto ciò, la motivazione della sentenza che ha confermato la illegittimità dell’arresto di Carola Rackete potrebbe risultare superflua per la sua ovvietà. Eppure, la lettura di questa sentenza mi ha dato la sensazione di essermi rifugiato nell’oasi di un deserto.

L’art. 1100 del codice della navigazione prevede la reclusione da tre a dieci anni per il comandante della nave che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale.
L’art. 337 del codice penale prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio…

Carola Rackete si era opposta al divieto di ingresso nel porto di Lampedusa e, per ormeggiare la “Sea Wacht”, aveva costretto la motovedetta della Guardia di Finanza, posizionatasi tra la banchina e la nave per ostacolarne l’ormeggio, a sfilarsi per evitare il contatto con la “Sea Wacht”.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che, secondo quanto argomentato nel provvedimento impugnato, la misura precautelare era stata adottata al di fuori del perimetro di legalità, in forza della ricorrenza di una causa di giustificazione, individuata nell’adempimento del dovere di soccorso….Tenuto conto che la privazione della libertà personale della Rackete era avvenuta in quel preciso contesto fattuale, il Giudice ha escluso la legittimità dell’arresto perché effettuato, quanto alla sussistenza del reato di cui all’art. 1100 cod. nav., in assenza del requisito di “nave da guerra” della motovedetta V 808, e, quanto al reato di cui all’art. 337 cod. pen., in presenza di una causa di giustificazione, ex art. 51 cod. pen. All’esito di un percorso esegetico delle fonti normative di rango internazionale, che sono vincolanti per lo Stato italiano e per tutti coloro che sono tenuti nel loro operare all’osservanza della legge italiana, il Giudice ha ritenuto configurabile in capo alla capitana della nave la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere di soccorso che, a mente dell’art. 385 cod. proc. pen., comporta uno specifico divieto di arresto in flagranza e di fermo….Non si richiede che sia “evidente”, così interpretando la locuzione “appaia” dell’art. 385 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di giustificazione, ma che essa sia ragionevolmente / verosimilmente esistente sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza. Tale interpretazione si impone, a giudizio del Collegio, tenuto conto del rango costituzionale dei beni in gioco e della previsione, anch’essa derivante dall’art. 13 Cost., secondo cui la restrizione della libertà deve essere adottata da un giudice con provvedimento motivato, potendo intervenire la polizia giudiziaria solo in casi tassativamente previsti dalla legge e con riserva di giurisdizione, essendo il provvedimento restrittivo della libertà personale destinato a perdere efficacia se non sostituito da quello adottato dal giudice.

Su queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Giudice di Agrigento che non ha convalidato l’arresto, essendo operante il divieto di cui all’art. 385 cod. proc. pen.: In questo ambito, il provvedimento ripercorre, necessariamente le fonti internazionali (Convenzione SOLAS, di Londra, Convenzione SAR di Amburgo, Convenzione UNCLOS di Montego Bay) sia allo scopo di individuare il fondamento giuridico della causa di giustificazione, identificata nell’adempimento del dovere di soccorso in mare, sia al fine di delineare il contenuto idoneo a scriminare la condotta di resistenza…. Né si potrebbe ritenere, come argomenta il ricorrente, che l’attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro ( c.d. “place of safety” ).

Non può essere qualificato “luogo sicuro” una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Ad ulteriore conferma di tale interpretazione è utile richiamare la risoluzione n. 1821 del 21 giugno 2011 del Consiglio d’Europa, secondo cui la nozione di “luogo sicuro” non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali che, pur non essendo fonte diretta del diritto, costituisce un criterio interpretativo imprescindibile del concetto di “luogo sicuro” nel diritto internazionale.

La Corte passa poi ad esaminare la questione di diritto relativa alla qualificazione della motovedetta V.808 della Guardia di Finanza quale “nave da guerra”: Le navi della Guardia di Finanza sono certamente navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi da guerra. La Guardia di Finanza è un “Corpo di polizia ad ordinamento militare”. Per poter essere qualificata come “nave da guerra”, tuttavia, l’unità della Guardia di Finanza deve altresì essere comandata da un “Ufficiale di Marina” al servizio dello Stato e iscritto nell’apposito ruolo degli Ufficiali, il che nel caso in esame non è dimostrato. Non è sufficiente che al comando vi sia un militare, nella fattispecie un maresciallo, dal momento che il “Maresciallo” non è Ufficiale.
La Corte rileva poi che, anche se si volesse qualificare la motovedetta come “nave da guerra”, la ricorrenza della causa di giustificazione escluderebbe comunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 1100 cod. nav.

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26 Febbraio 2020: Oggi, alcune aziende italiane dichiarano: Ci rispediscono le bottiglie di vino perché temono di essere contagiati; politici ed economisti affermano che un ruolo importante deve essere svolto anche dalle istituzioni europee per creare le migliori condizioni per un rilancio economico dell’Italia nell’interesse della stessa Unione europea.

26 Febbraio 2020: Oggi, 194 migranti, a bordo della nave “Sea Wacht 3”, non possono sbarcare nel porto di Messina perché, per i timori legati alla emergenza coronavirus, la quarantena va fatta a bordo e, se ciò non è possibile, la nave vada a sbarcare i naufraghi in un altro porto.
Si è convinti che, chiudendo le porte, eviteremo lo sbarco di altri migranti criminali e, nella migliore delle ipotesi, straccioni e petulanti con la pretesa di mangiare e bere a spese dei cittadini italiani.

26 Febbraio 2020: Oggi, nell’Africa orientale si va consumando una tragedia epocale. Miliardi di locuste invadono il Kenya, l’Etiopia e la Somalia distruggendo campi coltivati e pascoli. Facciamo di tutto per ignorare che il riscaldamento globale ha effetti catastrofici in Africa. L’invasione delle locuste si può trasformare rapidamente in una catastrofe umanitaria e la diffusione del coronavirus nell’Africa sub-sahariana causerebbe una emergenza sanitaria estrema e drammatica.

26 Febbraio 2020: Oggi, nell’Africa sub-sahariana masse umane soffrono le conseguenze della esplosione demografica, della povertà, delle guerre, delle torture, della persistente Ebola, della mancanza di cibo ed acqua. E noi facciamo di tutto per ignorare che se a tutto ciò si aggiungono il riscaldamento globale con conseguente inarrestabile desertificazione, la catastrofe umanitaria che colpisce masse umane senza cibo, la più che probabile diffusione della emergenza coronavirus, ebbene in questo caos disumano milioni di persone non avranno altra scelta che quella di sognare la costa mediterranea con la speranza che almeno alcuni dei loro figli possano avere un futuro negli opulenti e civili paesi europei.
Questa è la realtà di oggi e noi siamo tanto stupidi e ciechi da pensare che, chiudendo le porte, potremo continuare a vivere indisturbati nel nostro fortino, confidando che altri metteranno sotto controllo il virus, che l’Europa ci permetterà di spendere oltre i tetti imposti dalle norme comunitarie e che il Mare Nostrum continuerà ad essere una barriera insuperabile per ogni tipo di invasore nonostante la tragedia del suo cimitero blu.

26 Febbraio 2020: Lascio la conclusione a David Wallace-Wells.
Non vi sarà una storia a lieto fine se lieto fine significa immaginare che la Terra rimanga come è oggi. Non possiamo preservare il pianeta ed il clima di oggi. Ma possiamo limitare i danni. Il futuro può essere molto peggio di oggi, nel caso di 2 gradi in più, ma può anche essere una vera catastrofe se la temperatura salisse di 5 gradi. Siamo noi a poter fare la differenza tra questi due possibili finali della storia.

Una battuta finale.
Se oggi Ankara ha deciso di aprire le sue frontiere per convogliare altri milioni di migranti verso l’Europa e Naomi Seibt dell’estrema destra tedesca rinfaccia alla norvegese Greta Thunberg un ingiustificato “allarmismo climatico”, la tragedia della migrazione e del cambiamento climatico non è “un castigo divino”. E’ la vendetta della Terra nei confronti dei teatranti di questa tragedia.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                    Bruno Castaldo
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