SETTEMBRE 2019 PAG. 46 - Operazioni SAR delle navi ONG La legislazione spagnola
Il 14 agosto 2019 una discutibile decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sospendeva l’efficacia del provvedimento del Ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti, del 1° agosto 2019, concernente divieto di ingresso transito e sosta della nave “Open Arms”, facente capo all’organizzazione non governativa spagnola “Proactiva Open Arms”, nel mare territoriale nazionale.
Precedentemente, in Spagna, stato di bandiera della nave, il 27 giugno, al comandante della medesima veniva notificato un dispaccio del Director General de la Marina Mercante con il quale lo si ingiungeva ad astenersi dallo sbarcare in acque territoriali spagnole elencando le possibili conseguenze in caso di violazione delle direttive ivi contenute in quanto l’attività di soccorso della nave “Open Arms” veniva considerata come potenzialmente non conforme alla normativa in materia di sicurezza marittima. Gli rappresentava, altresì, la possibilità di sanzioni e di arresto della nave, in caso di violazioni.
Dal dispaccio in parola si legge che “le operazioni di ricerca e salvataggio non possono essere eseguite, a condizione che non vi sia conformità con l’autorità responsabile dell’area di ricerca e salvataggio (zona SAR) in cui questa ha navigato, e sempre sotto il coordinamento di detta autorità ”. Inoltre, al comandante della nave viene impedito di “navigare con lo scopo di eseguire operazioni di salvataggio o altre attività che potrebbero comportare tali operazioni in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità corrispondenti, ovvero l’Italia o Malta. Questi Paesi tengono chiusi i loro porti allo sbarco di migranti salvati nel Mediterraneo”. Si chiarisce inoltre che le operazioni di salvataggio “spontanee o occasionali a causa della normale navigazione della nave, saranno soggette al rispetto delle disposizioni delle norme internazionali o nazionali sul salvataggio in mare”. Il dispaccio assicurava, altresì, che le autorità spagnole possono ordinare alla nave “di tornare presso un porto spagnolo per interrompere l’attività se si persiste nello svolgimento delle operazioni di ricerca e salvataggio senza rispettare i requisiti delle norme”.
Il testo, nell’ambito delle possibili conseguenze di possibili violazioni durante la navigazione, specifica che ci sono “multe da 301 a 901 mila euro” per violazioni “rispettivamente contro la sicurezza marittima o la gestione del traffico marittimo”. Il Director General de la Marina Mercante precisava che v’era rischio di “sospensione del titolo professionale spagnolo”, per il capitano della nave “in caso di infrazioni gravi o molto gravi contro la sicurezza marittima”.
Dalle disposizioni contenute nel dispaccio si evince, come sarà esposto in dettaglio, quanto efficacemente sia stato affrontato dal Legislatore spagnolo il problema del divieto di ingresso nelle acque territoriali di navi quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul Diritto del Mare, il quale stabilisce che il passaggio di una nave nelle acque territoriali di uno Stato è permesso “fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”.
Senza dover ricorrere ad una normativa ad hoc come il tanto chiacchierato “decreto sicurezza bis” il competente Dicastero, a seguito della richiesta di Place of Safety al MRCC Madrid da parte di “Open Arms”, attraverso questo dispaccio, ha ricordato al comandante della nave quali siano le norme dello Stato di bandiera da rispettare. Esse si evincono dagli articoli 5, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2 e 100 della Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación MarÃtima in combinato disposto con gli articoli 301, 308 commi 2 e 3, 312 comma 3, del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre , in cui sono già determinate, in caso di infrazioni contro la sicurezza della navigazione, secondo un elenco tassativo stabilito in un Capo appositamente dedicato, oltre al sequestro della nave e ai provvedimenti disciplinari nei confronti del comandante della nave e dell’equipaggio, le sanzioni pecuniarie accessorie.
Infatti dalla lettura delle disposizioni citate emerge un quadro normativo piuttosto chiaro ed armonico. Infatti la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación MarÃtima stabilisce, all’articolo 5.1 l’applicazione alle “navi nazionali (….) soggette alle disposizioni del presente titolo, indipendentemente da dove si trovino e fatti salvi i poteri che, ai sensi dei trattati applicabili, corrispondono ad altri Stati costieri o portuali”. Il successivo articolo 8, in tema di chiusura dei porti chiarisce che “1. È responsabilità dell’autorità portuale corrispondente, conformemente alla normativa vigente, ordinare la chiusura temporanea di porti e terminal per la navigazione a seguito di una relazione del Capitano Marittimo, nonché adottare le misure necessarie per dare pubblicità internazionale alle decisioni dovute. 2. L’amministrazione marittima può proporre in via provvisoria il divieto di navigazione nei porti e nei suoi canali di accesso, nonché l’ingresso e l’uscita delle navi, se avvisato dalle condizioni meteorologiche o idrografiche, vi sono ostacoli alla navigazione o per motivi di protezione, emergenza, sicurezza pubblica o ambientale o ordine pubblico”.
Quanto ai provvedimenti sanzionatori di particolare rilevanza è l’articolo 100, nel quale si disciplina l’arresto della nave “quando le ispezioni o i controlli (…) dimostrano che la nave non è in condizioni di navigare o non è conforme alle norme di sicurezza e di inquinamento, può essere sospesa nella fornitura dei suoi servizi o nell’esecuzione della navigazione fino a quando il proprietario non ne ha corretto i difetti”.
Ancora più incisive e pregnanti sono le disposizioni sanzionatorie previste dal Testo Unico sulla regolamentazione dei porti.
L’articolo 301, in materia di prevenzione di attività illegali e traffico vietato, recita “Al fine di impedire lo svolgimento di attività illegali o l’esercizio di qualsiasi traffico proibito, il governo può impedire, limitare o condizionare la navigazione di determinate categorie di navi civili nelle acque interne, nel mare territoriale o nell’area adiacente”.
Nell’articolo 308 sono tassativamente elencate le infrazioni molto gravi. Si evidenziano, in quanto richiamate nel dispaccio del 27 giugno, “(…) 2. Violazioni della sicurezza marittima: a) Ordinare o intraprendere la navigazione senza che la nave soddisfi le condizioni di navigabilità appropriate compromettendone la sicurezza. (….) 3. Violazioni alla gestione del traffico marittimo: a) Mancato rispetto delle norme che riservano un determinato traffico o attività alle navi di bandiera spagnole in conformità con le disposizioni di questa legge; b) Mancato rispetto delle norme sulla registrazione delle navi e delle compagnie di navigazione, esportazione, importazione o bandiera provvisoria di navi spagnole a favore di stranieri o navi straniere in Spagna; (….) g) Mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dettate in applicazione delle disposizioni di questa legge, sul coordinamento dei porti di Stato e della Marina mercantile con le esigenze di difesa nazionale e pubblica sicurezza”. Sotto l’aspetto sanzionatorio l’articolo 312 prevede che “ (…) 3. In caso di infrazione molto grave, la sanzione sarà : a) Per infrazioni relative all’uso del porto e all’esercizio delle attività ivi previste: (…) b) Per reati contro la sicurezza marittima, un’ammenda fino a 901.000 euro. (….) 10. In caso di infrazioni gravi o molto gravi alla sicurezza marittima, commesse dal capitano o dallo skipper della nave, il professionista del servizio o altri membri della dotazione, possono essere dichiarati dal Direttore Generale della Marina mercantile, a quelli seri, e dal Ministro dello Sviluppo, su proposta della Direzione Generale della Marina Mercantile, per quelli molto seri, la sospensione del titolo professionale secondo i seguenti criteri: a) Infrazioni gravi: sospensione per un periodo non superiore a un anno; b) Reati molto gravi: sospensione per un periodo tra uno e cinque anni; 11. Le sanzioni imposte per infrazioni gravi o molto gravi, una volta decise, saranno rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla normativa”.
Una volta effettata la nostra analisi di diritto comparato, a nostro avviso il decreto sicurezza bis oltre ad attribuire, erroneamente, ai Ministeri degli Interni e della Difesa prerogative esercitabili solo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’avvalimento del Corpo delle Capitanerie di Porto come sanciti dall’articolo 83 Codice della Navigazione, ci sembra inadatto, ratione materiae, a limitare, quando ne ricorrano i presupposti, il transito delle navi in maniera esaustiva e conforme al diritto internazionale marittimo, dimostrando ancora una volta che la legislazione italiana si conferma farraginosa e lontana dal disciplinare “tecnicamente” tali fattispecie.
Alfonso Mignone