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LUGLIO 2019 PAG. 52 - “Vos Thalassa”: assoluzione per legittima difesa



24 Giugno 2019: La nave “Sea Wacht” è da dodici giorni con 43 migranti a bordo, al largo dell’isola di Lampedusa ed ai limiti delle acque territoriali italiane, in attesa di in un porto sicuro.
Il comandante della “Sea Wacht” dichiara: Il porto di Tripoli, dove le persone soccorse sono sotto una fondata minaccia di persecuzione e maltrattamenti, non può essere considerato un porto sicuro secondo la legge internazionale del mare, e chiede che sia fornita un’opzione di sbarco che assicuri la salvezza dei migranti.

Dal Viminale il Ministro dichiara: Possono restare lì fino a Capodanno. Possono mandare i caschi blu dell’ONU, gli ispettori del Consiglio d’Europa, il commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non ne arrivano, i porti restano chiusi.
Oggi, nonostante il tempo trascorso, è impossibile prevedere come finirà la storia della “Sea Wacht”. Nel frattempo, però, abbiamo la possibilità di esaminare le motivazioni della sentenza, depositata il 3 Giugno 2019, con la quale il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani ha mandato assolti due dei migranti soccorsi in area SAR libica dal rimorchiatore “Vos Thalassa”, dai reati loro in concorso ascritti perché il fatto non costituisce reato, essendo scriminati dalla legittima difesa.

Si legge nella sentenza:
Da tale excursus emerge inconfutabilmente che tutti i soggetti imbarcati sulla “Vos Thalassa” –      non solo i due identificati, ma anche tutti gli altri concorrenti nel reato…..- stavano vedendo violato il loro diritto ad essere condotti in un luogo sicuro, e, specularmente, che l’ordine impartito dalle autorità Libiche alla “Vos Thalassa” fosse palesemente contrario alla Convenzione di Amburgo.
E’ uno dei passaggi più significativi della sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Trapani ha assolto i due migranti imputati di vari reati perché, con più azioni realizzate in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, usavano violenza e minaccia nei confronti dell’equipaggio del rimorchiatore “Vos Thalassa” al fine di impedire il loro trasbordo su una motovedetta libica ed il successivo loro sbarco in un porto libico, costringendo con minacce e violenza il Comandante a richiedere con urgenza l’intervento delle autorità italiane e fare rotta verso un porto sicuro italiano.
Per una migliore comprensione e valutazione della sentenza resa dal GUP del Tribunale di Trapani, è opportuno delineare la natura e la rilevanza della principale fonte sovranazionale dei diritti fatti valere dai migranti.

La Convenzione di Amburgo del 1976 prevede che gli Stati contraenti possono stabilire accordi regionali con i Paesi frontisti per la delimitazione delle zone SAR. Nel febbraio 2017 è firmato un Memorandum d’intesa dal Presidente Gentiloni e da Fayez Serraj, all’epoca Presidente del Governo di Riconciliazione Nazionale della Libia. Precedentemente, la Guardia Costiera italiana era stata invitata dalla Commissione europea a coordinare e guidare un progetto di cooperazione con la Guardia Costiera militare libica affinché la Libia provvedesse a definire e dichiarare formalmente una propria responsabilità SAR ed una propria organizzazione SAR, sotto il coordinamento di un proprio centro nazionale di coordinamento del soccorso in mare (LMRCC), in conformità ai requisiti previsti dalla normativa internazionale.

Firmato il Memorandum, nel luglio 2017 l’IMO riceve la notifica di una zona SAR istituita dalla Libia ma subito dopo, rilevata l’assenza dei requisiti minimi per il suo riconoscimento, rigetta la notifica. Nel dicembre 2017, l’autorità di Tripoli, nonostante il supporto dell’Italia, non può fare a meno di prendere atto della decisione IMO e quindi ritirare la notifica e dichiarare la non esistenza di una zona SAR.  In mancanza della zona SAR, nelle acque internazionali restava in vigore il principle of freedom of the high sea ed il relativo right to freedom of navigation. Dal quel momento le unità della Guardia Costiera Libica non erano più legittimate ad esercitare alcun potere nelle acque internazionali ed, in particolare, non avevano il potere di coordinare e dare istruzioni alle navi di altre nazionalità oltre il limite delle acque territoriali libiche.

Nei primi mesi del 2018 riprendono le trattative tra l’Italia e l’Autorità di Tripoli. Sotto la pressione del Ministero dell’Interno italiano e delle istituzioni europee, nel maggio 2018 viene formalizzato a Londra l’impegno dell’Italia a supportare la costituzione di una zona SAR libica.
Il 28 giugno 2018 il governo di riconciliazione nazionale ( ONA ) di Tripoli, riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, notifica all’IMO la costituzione di una zona SAR ( estesa fino a 100 miglia dalla costa ) e di una centrale di coordinamento in territorio libico ( IRCC ). Questa volta l’IMO accetta la notifica ed inserisce la zona SAR nei suoi data base con la indicazione di una Centrale Operativa di Coordinamento ( MRCC ) a Tripoli.

Intervenuta la legittimazione dell’IMO, la responsabilità dell’attività SAR spetta ora unicamente all’Autorità libica, cessa (in via ufficiale) la cooperazione con la Guardia Costiera italiana, la responsabilità dei soccorsi in acque internazionali viene trasferita alle motovedette libiche, il coordinamento delle operazioni diventa di competenza della MRCC di Tripoli. Dal 28 giugno 2018 le chiamate di soccorso ricevute dalle autorità maltesi ed italiane da parte di unità in navigazione nella zona SAR libica sono smistate alla MRCC di Tripoli. Qualora il soccorso sia prestato in zona SAR libica da nave di bandiera italiana, il comandante di tale nave deve contattare la MRCC di Tripoli, coordinarsi con la stessa ed eseguire le istruzioni ricevute. L’Autorità libica, una volta assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, può chiedere al comandante della nave italiana di sbarcare le persone soccorse in un porto libico.

Torniamo all’8 luglio 2018 (sono trascorsi dieci giorni dalla costituzione della zona SAR libica) ed al “Vos Thalassa”. Il Comandante, avendo effettuato il soccorso di 65 migranti, contatta la IMRCC di Roma la quale, non ricevendo risposta dalla MRCC di Tripoli, invita il comandante del rimorchiatore a fare rotta per Lampedusa. Alle ore 22.00 circa, il comandante riceve ordine dalla Guardia Costiera libica di dirigersi verso la costa africana ove avrebbe dovuto trasbordare i migranti su una motovedetta libica. Il comandante cambia rotta per dirigersi verso il punto di incontro.

A questo punto uno dei migranti, rendendosi conto del rischio di ritornare il Libia, allerta gli altri migranti, si crea uno stato di grande agitazione e due di loro con atteggiamento aggressivo e minaccioso gridano “No Libia, No Libia”. Il comandante, per tranquillizzare i migranti, vira e assume rotta nord. Alle ore 00.27 del 9 luglio, il comandante manifesta all’armatore ed a IMRCC di Roma forti preoccupazioni in merito all’intervento della motovedetta libica. La situazione di pericolo si aggrava per l’equipaggio del rimorchiatore fatto oggetto di minacce e violenze.  IMRCC decide di inviare l’unità “Diciotti” della Guardia Costiera italiana. Alle ore 21.00 del 9 luglio, nonostante la presenza della motovedetta libica, i 65 migranti sono trasferiti sulla unità della Guardia Costiera italiana per essere poi sbarcati a Trapani il 12 luglio.

La ponderosa sentenza del GUP di Trapani (69 pagine), puntualmente argomentata in diritto, evidenzia come il nucleo fondamentale del processo sia costituito dalla verifica della sussistenza di una causa di giustificazione. Viene qui in rilievo una giustificazione di una azione posta in essere per salvaguardare dei diritti primari come quello della vita, alla integrità fisica ed alla integrità sessuale.
L’art. 52 del codice penale prevede: non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Per verificare la sussistenza della causa di giustificazione, il GUP si pone tre interrogativi:
- Gli imputati avevano un “diritto da far valere”? Avevano il diritto a non essere ricondotti in Libia?
- In caso di sussistenza del diritto, l’offesa arrecata poteva ritenersi “ingiusta”?
- Ed infine, in caso di positiva risposta, la “difesa è stata proporzionata all’offesa”?
Il diritto da far valere è quello alla vita, alla integrità fisica e sessuale. Sono i diritti della personalità costituzionalmente protetti e, in quanto tali, sono diritti soggettivi assoluti, irrinunciabili ed inviolabili. La fonte principale di questi diritti è nell’art. 2 della Costituzione secondo cui lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Gli stessi diritti hanno anche fonti sovranazionali e l’art. 10 della Costituzione impone allo Stato di conformare il proprio ordinamento alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute.
Con riferimento alle fonti sovranazionali, il GUP richiama (i) la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia con la legge 689/94, la quale obbliga i comandanti a prestare assistenza ai naufraghi e portarsi immediatamente in soccorso di persone in pericolo quando si abbia notizia della loro richiesta di aiuto; (ii) la Convenzione di Amburgo del 1976, resa esecutiva in Italia con la legge 147/89.

La Convenzione di Amburgo (detta anche Convenzione SAR – Search And Rescue) stabilisce gli obblighi, le procedure e le modalità organizzative che gli Stati contraenti devono rispettare per assicurare la ricerca e il soccorso in mare di persone in pericolo. La stessa Convenzione impone il dovere to deliver the persons retrivied at sea to a place of safety.
Per Place of Safety (POS) si intende un luogo dove le operazioni di soccorso si concludono e la sicurezza delle persone soccorse è garantita.

Il GUP riporta la situazione generale in quei giorni in Libia: I rapporti disponibili concordano sull’uso diffuso di detenzioni arbitrarie, illegali e prolungate e di violazioni endemiche dei diritti umani in prigioni e strutture di detenzione nominalmente sotto il controllo di istituzioni statali ma parzialmente o totalmente sotto il controllo di gruppi armati…..  I rapporti parlano di torture e di altre forme di maltrattamento “sistematiche”, in particolare all’inizio della detenzione e durante gli interrogatori, e di conseguenti decessi……Secondo quanto riferito, donne e ragazzi continuano a subire gravi discriminazioni dal punto di vista normativo così come nella prassi, nonché varie forme di violenza e maltrattamenti….Secondo quanto riferito, il conflitto in corso e le violenze in Libia colpiscono in maniera sproporzionata i bambini e le bambine.

A seguito dell’intercettazione o del salvataggio in mare, le persone vengono consegnate dalla Guardia Costiera libica (GCL) alle autorità del Dipartimento per la lotta alla migrazione illegale  (DCIM), che le trasferisce direttamente nei centri di detenzione gestiti dal governo, dove vendono detenute per periodi indefiniti…. Stando a quanto riferito, nel corso del viaggio e durante la loro permanenza in Libia, i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo, compresi i bambini, sono esposti al rischio di violazioni ed abusi generalizzati e sistematici dei diritti umani da parte di trafficanti, sfruttatori della tratta di esseri umani, gruppi armati, milizie, bande criminali e funzionari statali che agiscono impunemente.

Accertato che gli imputati avevano un diritto da far valere ed, in particolare, quello a non essere ricondotti in Libia, il GUP ha dovuto dare riposta al secondo interrogativo: l’offesa arrecata poteva ritenersi “ingiusta”?

Ebbene, l’Autorità nazionale che ha coordinato il soccorso ha anche il dovere di assicurare che lo sbarco dei migranti avvenga in un “luogo sicuro” (Place of Safety – POS). Nel caso della “Vos Thalassa”, gli imputati avevano subito, prima della partenza dal territorio libico, condizioni disumane e il minacciato sbarco in un porto libico significava la loro permanenza a tempo indefinito in strutture dove le condizioni di detenzione sono state descritte come “spaventose”, da incubo”, “crudeli”, “disumane” e “degradanti”. Sono dichiarazioni scritte dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) al quale è stato conferito il mandato di garantire la protezione dei rifugiati.
Ed ecco la conclusione alla quale è pervenuto il GUP: Ritiene il decidente che - in base alle norme di legge sopra riportate – i migranti, soccorsi in mare, avessero un vero e proprio diritto soggettivo al ricovero in un POS, diritto speculare all’obbligo assunto dagli Stati firmatari delle convenzioni. I migranti, inoltre, agirono in difesa di diritti primari ancor più pregnanti, come il diritto alla vita, alla integrità fisica ed alla integrità sessuale.

Si trattava di diritti soggettivi pieni; ma anche a voler identificare la natura giuridica della posizione dei migranti in un interesse legittimo, affievolito di fronte all’esercizio del potere statuale, la scriminante consente l’esercizio della legittima difesa (in tal senso, Mantovani, Diritto Penale).
Ed è indubbio che la difesa sia stata proporzionata all’offesa: Erano in gioco, da un lato, il diritto alla vita e a non essere sottoposti a trattamenti disumani di tortura, dall’altro, il diritto alla autodeterminazione dell’equipaggio, sicuramente sacrificabile ex art. 52 c.p. di fronte alla prospettiva delle lesioni che sarebbero conseguite allo sbarco in territorio libico.

Torniamo ad oggi, 24 giugno 2019. E’ trascorso un anno e nulla è cambiato.
La “Sea Watch” ha soccorso 53 migranti in zona SAR libica e l’Autorità libica ha indicato come porto di sbarco quello di Tripoli. Il comandante della “Sea Watch” rifiuta lo sbarco nel porto di Tripoli: Tripoli non è un porto sicuro.
Dunja Mijatovic, Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, dichiara all’Ansa: I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non è un Paese sicuro. Sono seriamente preoccupata per l’impatto che alcune parti del decreto sicurezza bis potrebbero avere sulla vita delle persone che necessitano di essere salvate in mare
Il Consiglio di Europa invia agli Stati membri 35 raccomandazioni affinché rispettino il giusto equilibrio tra il diritto di controllare i confini ed il dovere di proteggere le vite e i diritti delle persone soccorse nel Mediterraneo.

Raccomandazione n. 9: Coordinating authorities and any other relevant authorities should ensure instructions given in the course of of rescue operations fully respect the human rights of rescued migrants, including by preventing them from being put in situations where their right to Life would be threatened, or where they would be subjected to torture, inhuman or degrading traetment, or to arbitrary deprivation of liberty. They should refrain from issuing instructions to shipmasters to disembark in countries that cannot be considered as a place of safety, either directly or indirectly.
Raccomandazione n. 12: Member States should respect shipmasters’ discretion not to disembark rescued migrants and refugees in places that are not safe, and should not penalise, sanction or otherwise take negative action against shipmasters for decisions to safeguard the lives of rescued persons.

Sempre in data odierna, la capitana tedesca Carola Rackete, comandante della “Sea Watch”, ha dichiarato alla stampa: Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. Io voglio entrare. Entro nelle acque italiane e li porto in salvo a Lampedusa. Sto aspettando cosa dirà la Corte europea dei diritti dell’uomo. Poi non avrò altra scelta che sbarcarli lì.

Le Autorità italiane, prima di affermare che i nostri porti restano chiusi, a sommesso avviso di chi scrive, avrebbero dovuto leggere con doverosa attenzione questo passaggio della sentenza del GUP di Trapani:
La Convenzione di Amburgo, lungi dal prevedere direttamente in capo all’Italia un obbligo di cooperazione con le Autorità libiche per la lotta all’immigrazione irregolare, si limita a stabilire in via generale che gli Stati contraenti possono stipulare accordi regionali per la delimitazione con gli Stati frontisti delle zone SAR… Orbene, tra tali accordi rientra il Memorandum firmato nel febbraio 2017. In particolare, con il Memorandum del 2017 sono state individuate, quale soluzione alla gestione dei migranti che attraverso la Libia raggiungono l’Europa in via irregolare, l’istituzione di “campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei paesi di origine“, e l’impegno del governo italiano “a fornire supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici incaricati della lotta contro l’immigrazione clandestina”.

Ne deriva che il potere delle autorità libiche di impartire a quelle italiane direttive in vista del rimpatrio in Libia di migranti provenienti da tale Paese non discende direttamente dalla Convenzione di Amburgo, ma dall’accordo stipulato tra Italia e Libia nel 2017. La Convenzione di Amburgo, al contrario, impone agli Stati che l’hanno ratificata di garantire che, una volta concluse le operazioni di ricerca e salvataggio dei naufraghi, questi vengano condotti in un luogo sicuro dove, oltre all’integrità fisica e alla dignità umana in generale, sia garantita la possibilità di far valere i diritti fondamentali, a partire dalla richiesta di protezione internazionale.

Pertanto, il problema di legittimità si pone non già con riferimento agli accordi intercorsi successivamente tra Italia e Libia, bensì con riferimento alla Convenzione di Amburgo: è infatti arduo (se non impossibile) sostenere che nell’estate del 2018 (epoca cui risalgono i fatti oggetto del giudizio) la Libia fosse un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo.
E’ trascorso un anno dal caso “Vos Thalassa” e la situazione in Libia è notoriamente peggiorata. Il Viminale, prima di dichiarare che Tripoli è un porto sicuro e che i porti italiani sono chiusi e restano chiusi, dovrebbe quanto meno riconsiderare le sue esternazioni in base alle argomentazioni giuridiche del GUP di Trapani e chiedersi se il suo Decreto Sicurezza bis e le conseguenti decisioni siano rispettose del dettato costituzionale e delle normative nazionali e sovranazionali. Dovrebbe, in ogni caso, riflettere sulla palese incostituzionalità del decreto. Sarebbe, invece, del tutto inutile chiedere al Ministro di raccogliersi in preghiera, con rosario e crocefisso, e ricordare solo per un minuto la tragedia del cimitero blu del Mare Nostrum.

Avv. Bruno Castaldo
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